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Domenica 10 maggio 2026

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Escluso dai comuni montani, Revello ricorre al TAR

L'ente rischia di perdere accesso a risorse fondamentali per lo sviluppo, a incentivi per le imprese e per i giovani, a strumenti di sostegno alla residenzialità e alla natalità

Revello

La Guida - Escluso dai comuni montani, Revello ricorre al TAR

“Sono 73 i Comuni italiani, appartenenti a diverse Regioni (principalmente Piemonte, Liguria, Abruzzo, Umbria, Puglia, Marche e Toscana) e realtà territoriali, che hanno formalmente presentato una serie di ricorsi al TAR contro il decreto attuativo della nuova classificazione dei Comuni montani adottato dal Governo dopo l’intesa in Conferenza Unificata”.

Lo annuncia ALI Autonomie locali italiane la quale rende noto che: “Si tratta di amministrazioni locali che hanno scelto di intraprendere un’azione congiunta, patrocinata dal Prof. Avv. Antonio Bartolini e dall’ Avv. Antonella Mirabile, entrambi del Foro di Perugia, e dagli stessi avvocati unitamente all’Avv. Marco Comaschi, del Foro di Alessandria, relativamente ai ricorsi presentati dai comuni piemontesi”.

Tra questi, anche il Comune di Revello nel Saluzzese.

I contenuti del ricorso

L’impugnativa si fonda su plurimi profili di illegittimità secondo i Comuni ricorrenti. Innanzitutto viene sollevata in via incidentale e pregiudiziale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, Legge 131/2025 (“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”) in relazione agli artt. 3, 44 e 97 Cost., nonché per contrasto della stessa legge n. 131/2025 con gli artt. 117, commi 3 e 4, e 119 Cost.

Vieppiù, secondo i Comuni oggi esclusi dalla nuova classificazione, la Legge n. 131/2025 si pone in violazione del diritto unionale dal momento che, pur dichiarando di operare in coerenza con la politica europea di coesione e di voler rimuovere lo svantaggio economico-sociale delle aree montane, classifica i comuni montani sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, relegando i fattori socioeconomici a una fase successiva e parziale.

In particolare il DPCM impugnato radicalizza tale opzione mediante soglie rigide e tassative, così cristallizzando una nozione meramente morfometrica di montanità, sproporzionata e incoerente con la funzione riequilibratrice degli artt. 174 e ss. TFUE.

Da ultimo il DPCM impugnato, oltre ad essere viziato in via derivata per illegittimità costituzionale ed unionale della Legge 131/2025, presenta evidenti “vizi propri” (in particolare: la palese carenza istruttoria, il mancato coinvolgimento di soggetti qualificati quali UNCEM, l’utilizzo di criteri che risultano intrinsecamente irragionevoli, contraddittori e disomogenei, fondati su parametri eterogenei e incoerenti, tali da determinare evidenti disparità di trattamento tra territori analoghi) da quali emerge un esercizio del potere amministrativo caratterizzato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

I danni per i Comuni

Alla base della questione posta davanti al TAR Lazio vi è una critica netta e facilmente comprensibile: la nuova classificazione riduce la “montanità” a una questione meramente altimetrica, fondata quasi esclusivamente su parametri come l’altezza sul livello del mare e la pendenza del territorio. Una scelta che, secondo i Comuni ricorrenti, non è in grado di rappresentare la realtà concreta delle aree interne e appenniniche del Paese, dove la condizione di svantaggio non dipende soltanto da fattori geografici, ma da elementi ben più complessi e rilevanti: la distanza dai servizi essenziali, le difficoltà di accesso a sanità e istruzione, la fragilità delle infrastrutture, lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione. Ignorare questi fattori significa produrre una classificazione che non fotografa il territorio, ma lo distorce, generando disparità evidenti tra Comuni con caratteristiche simili trattati in modo completamente diverso.

La perdita dello status di “comune montano”, inoltre, non rappresenta un semplice mutamento formale, ma comporta conseguenze concrete e immediate. I territori esclusi rischiano di perdere accesso a risorse fondamentali per lo sviluppo, a incentivi per le imprese e per i giovani, a strumenti di sostegno alla residenzialità e alla natalità. Ancora più preoccupanti sono gli effetti sui servizi pubblici essenziali, a partire dalla scuola: la perdita delle deroghe previste per le aree montane può tradursi nella riduzione delle classi, nell’accorpamento degli istituti e, nei casi più critici, nella chiusura dei plessi scolastici, con un impatto diretto sulla vita delle famiglie e sulla sopravvivenza stessa delle comunità locali.

Le richieste dei Comuni

Per queste ragioni, i Comuni promotori del ricorso ribadiscono con forza le proprie richieste al Governo e al Parlamento: “È necessaria una revisione radicale dei criteri di classificazione, superando l’attuale impostazione fondata quasi esclusivamente sull’altimetria e introducendo criteri multidimensionali capaci di tenere conto dell’accessibilità ai servizi, delle condizioni demografiche, delle infrastrutture, della fragilità economica e sociale dei territori. Occorre inoltre aprire un confronto istituzionale nazionale che coinvolga Comuni, Regioni e Parlamento, al fine di definire in modo condiviso una nuova classificazione realmente aderente alla realtà”. Lo afferma con chiarezza il sindaco di Volterra Giacomo Santi, fra i promotori del ricorso: “non si tratta di rivendicare privilegi, ma di chiedere equità e coerenza nelle politiche pubbliche”.

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